NORME SUGLI STUPEFACENTI: BILANCI E PROSPETTIVE

Da un articolo dal titolo “Norme sugli stupefacenti: bilanci e prospettive” a firma del Procuratore della Repubblica di Pinerolo, apparso sul n. 3, anno 2009, (pag. 77) della rivista GNOSIS, curata dall’Aisi, concernente gli effetti sul sistema carcerario della normativa sugli stupefacenti in seguito alla riforma del 2006.

Legge

Il “punto” sulla normativa sanzionatoria degli stupefacenti

La normativa sugli stupefacenti è quella la cui applicazione pratica suscita discussioni, dibattiti e polemiche: in tutta probabilità per la persistente rilevanza del fenomeno ma anche per le scelte ideologiche che inevitabilmente accompagnano qualsivoglia soluzione legislativa.  La V^ Conferenza nazionale sulle politiche antidroga, svoltasi a Trieste nel marzo 2009, è stata allora un importante momento di incontro di tutti gli operatori del settore e, sperabilmente, può costituire il punto di partenza per una riflessione finalmente comune e condivisa.

Giuseppe Amato – Procuratore della Repubblica di Pinerolo

La V^ Conferenza nazionale sulle politiche antidroga e sui problemi connessi alla diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, svoltasi a Trieste (dal 12 al 14 marzo 2009) per iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento politiche antidroga, offre l’occasione per fare un bilancio sulla nostra legislazione in materia di sostanze stupefacenti e, in particolare, sulla “resa” delle modifiche introdotte, nel corpo del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, dalla  cosiddetta legge Fini-Giovanardi (decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272, convertito dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49).

1. Un sistema normativo convincente.  Le norme però vanno verificate alla prova dei fatti, leggendo le sentenze,  senza inutili o pretestuose polemiche.

Ed allora,  un operatore del settore,  non ancorato a preconcetti ideologici,  non può non riconoscere che il sistema funziona.

Certo tutto può migliorare. Sono per esempio possibili aggiustamenti soprattutto sul versante sanzionatorio amministrativo. Così,  in particolare,  sarebbe senz’altro opportuno reintrodurre, nel meccanismo sanzionatorio attribuito al prefetto dall’articolo 75 del d.p.r. n. 309/90,  la previsione della facoltà del prefetto di sospendere l’applicazione del procedimento e delle sanzioni in corso di esecuzione laddove il trasgressore tossicodipendente  si sottoponga volontariamente ad un programma di recupero; con la successiva archiviazione degli atti in caso di esito positivo della riabilitazione. Così, ancora, con apprezzabile sforzo di fantasia, si potrebbe pensare a “nuove” sanzioni amministrative: per esempio, per l’assuntore non tossicodipendente, si potrebbe prevedere la frequentazione di una comunità di recupero per consentirgli di “testare” in prima persona gli effetti esiziali dell’assunzione delle droghe e gli sforzi dei tossicodipendenti per il recupero, la disassuefazione, la riabilitazione. Così, volendo ancora precisare, sembrerebbe doveroso un intervento sull’articolo 75 bis del d.p.r. n. 309/90 (che prevede le sanzioni per l’illecito amministrativo “pericoloso”)  attraverso una più esaustiva disciplina degli spazi per l’esercizio del diritto di difesa da parte del trasgressore, sì da consentirgli un adeguato momento di consapevole intervento prima della decisione del giudice della convalida della sanzione applicatagli dal questore. [1]

Ma, se tutto è migliorabile,  ci sembra anche corretto affermare che il sistema attuale appare adeguato ed equilibrato.

Infatti, vi è adeguata certezza nel discrimine tra illecito penale e illecito amministrativo (articoli 73, da un lato, 75 e 75 bis, del d.p.r. n. 309/90, dall’altro). Vi è adeguata attenzione per il recupero del tossicodipendente (basti pensare alle ampliate possibilità di accesso alla sospensione dell’esecuzione della pena ed alla misura alternativa dell’affidamento in prova: articoli 90 e 94 del d.p.r. n. 309/90; basti pensare all’innovativa previsione del lavoro di pubblica utilità in caso di condanna per un fatto illecito di “lieve entità”: articolo 73, comma 5 bis, del d.p.r. cit.). Vi è poi attenzione anche alle indagini ed alla repressione degli illeciti traffici (basti pensare alle  possibilità investigative che conseguono alla ampliata disciplina delle attività sotto copertura non più limitate, come in passato, al mero acquisto simulato di sostanze stupefacenti: articolo 97 del d.p.r. n. 309/90).

2. Il discrimine tra illecito penale e illecito amministrativo.

Venendo più in dettaglio. Può  ben  affermarsi che il discrimine tra il reato e l’illecito amministrativo (che passa attraverso la corretta lettura dell’articolo 73, comma 1 bis, lettera a), del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309)  regge alla prova dei fatti. La lettura delle sentenze – in primo luogo, quelle della Cassazione – conforta della bontà di tale soluzione.

E’ un sistema che colma le lacune post referendarie e nel contempo rispetta il portato del referendum, che milita  contro  parametri quantitativi rigidi per il discrimine tra l’illecito penale e quello amministrativo. Del resto, la – da alcuni invocata -  introduzione di soglie quantitative predeterminate  fondanti la presunzione assoluta di sussistenza del reato, oltre a palesarsi  eccessivamente rigida ed inidonea a corrispondere alla specificità dei singoli casi concreti, sconterebbe il rischio di  possibili spazi di ingiustificata impunità, attraverso il (magari pretestuoso, ma astrattamente possibile) richiamo del principio sull’errore di fatto  sul quantitativo della sostanza detenuta (articolo 47 c.p.).

E’ un sistema che offre adeguata certezza operativa sia alla polizia giudiziaria che alla magistratura. E’ un sistema che, nel contempo,  garantisce l’interessato, dovendosi ragionevolmente escludere il rischio che il detentore per uso personale possa ingiustificatamente incorrere nel rischio della sanzione penale.

Si tratta del resto, a ben vedere, di null’altro che della “normativizzazione”  dei criteri che, in precedenza, nel sistema post referendario, già la giurisprudenza utilizzava per la dimostrazione della finalità  illecita della detenzione: il parametro della quantità della sostanza, le modalità di presentazione della sostanza (con particolare riferimento al peso lordo ed al confezionamento frazionato), le circostanze dell’azione.   Tra questi criteri rientrano poi, pacificamente, perché non si tratta né di elementi costitutivi del reato, né  di criteri probatori  limitativi del principio del libero convincimento del giudice,  anche le circostanze soggettive (condizioni economiche del trasgressore, qualità di tossicodipendente o no del trasgressore), molto utili per illuminare definitivamente della possibile destinazione della sostanza [2].

Il sistema è duttile, come non lo sarebbe un sistema basato sulla presunzione assoluta dell’illecito penale in caso di superamento di una predeterminata soglia quantitativa.

Ma è un sistema che non può essere ulteriormente irrigidito, per l’ovvia ragione che l’applicazione della norma non può essere una operazione matematica e, quindi,  una elasticità applicativa “guidata” è ineliminabile allorquando  si debba valutare di una condotta quale quella di detenzione rispetto alla quale si deve dimostrare un fatto interiore, quale è la finalità che avrebbe avuto il soggetto (uso personale o  destinazione al mercato).

Certo, come del resto sempre accade quando una norma va applicata ai diversi casi concreti, vi possono essere situazioni che lasciano perplessi, così come è astrattamente possibile apprezzare situazioni in cui la norma è applicata in modo patologicamente inconferente.

Ma  sono situazioni residuali,  ineliminabili, che non consentono critiche ingiustificate alla tenuta complessiva del sistema.

Anzi, la lettura di queste critiche e delle occasioni che le hanno giustificate conforta della bontà della disciplina normativa. Ciò perché  ci si accorge che si tratta per lo più di critiche superficiali o pretestuose, caratterizzate dalla non corretta lettura della sentenza che ne costituisce lo spunto.

Basti pensare, per tutte, alla recente sentenza della Cassazione sul  “rasta” [3],  per accorgersi che si è fatto tanto rumore per nulla.  “Se si e’ pizzicati con un etto circa di hashish la si puo’ fare franca senza incorrere nelle maglie della giustizia, basta dire che si e’ adepti rasta”: così ci si è espressi su alcune  agenzie di stampa. Da qui polemiche a non finire sulla “tenuta” sanzionatoria della disciplina delle sostanze stupefacenti. In realtà, bastava leggere con più meditata attenzione la sentenza per apprezzare che non vi  erano affatto affermazioni (così) sconvolgenti. La stessa Corte di cassazione si è sentita finanche  in dovere di diffondere un comunicato stampa, evidenziando come la sentenza si sia limitata ad annullare con rinvio la decisione di condanna siccome inadeguatamente motivata in punto di destinazione illecita  della droga, proprio a fronte delle giustificazioni fornite sul punto dall’imputato. Il giudice di merito aveva, infatti, semplicisticamente condannato l’imputato apprezzando il dato ponderale della sostanza (per vero affatto esorbitante) senza nulla dire né delle circostanze del sequestro (in realtà, affatto dimostrative della destinazione allo spaccio: l’imputato era stato sorpreso addirittura a dormire in macchina ed aveva spontaneamente consegnato alla polizia giudiziaria  una busta contenente la marijuana; tra l’altro sfusa, e non preconfezionata in dosi).

A ben vedere,  il giudice di merito aveva, nella specie,  ampiamente contravvenuto le regole  di completezza e puntualità che  devono presiedere un’affermazione di penale responsabilità.

Quindi, una sentenza letta pretestuosamente “contro” la legge, ma paradossalmente (per i detrattori della normativa) confermativa della bontà del sistema, che,  “normativizzando” i parametri di riferimento,  obbliga il giudice ad un dovere rafforzato di motivazione che elimina o attenua il rischio dell’arbitrio decisorio.

3. Gli effetti sul sistema carcerario.

Neppure può sostenersi che sia la legge del 2006  ad avere “affollato” le carceri, riempiendole di tossicodipendenti.

Ciò per una serie di  oggettive considerazioni, che militano contro ogni pretestuosa polemica.

In primo luogo, perché, assorbentemente,  la legge non consente di sanzionare il tossicodipendente in quanto tale, ma punisce solo lo spacciatore  attuale o potenziale (cioè colui che si dimostri, al di là di ogni ragionevole dubbio, proprio utilizzando i parametri di riferimento, che  deteneva la droga non per uso esclusivamente personale, ma  con l’intenzione di cederla sul mercato).

In secondo luogo,  perché il novum normativo (attento alla figura del tossicodipendente che sia anche spacciatore) ha ampliato il ricorso agli istituti della sospensione condizionale della pena e dell’affidamento in prova  (articoli 90 e 94 del d.p.r. n. 309/90) e, prima ancora,  ha ulteriormente confermato  la disciplina di favore anche in materia di adozione di misure cautelari personali, coniugando molto bene le esigenze del recupero con quelle della tutela sociale (cfr. il nuovo articolo 89 del d.p.r. n. 309/90).

In terzo luogo, perché si è introdotta l’importante misura alternativa al carcere rappresentata dal lavoro di pubblica utilità, che può essere applicata a chi  venga ritenuto  responsabile del reato di cui all’articolo 73 del d.p.r. n. 309/90, che sia tossicodipendente o anche solo assuntore di droga, allorquando il fatto sia considerato di “lieve entità” (articolo 73, comma 5 bis, del d.p.r. cit.).

Se le carceri sono oggi più affollate, la “colpa” non è  quindi certo della legge del 2006. Piuttosto, una ragionevole spiegazione del fenomeno di esponenziale aumento degli ingressi in carcere,  cui da qualche tempo si assiste, va ricercata in altri  coevi interventi normativi che hanno irrigidito il sistema sanzionatorio: basti pensare, tra tutti, agli interventi in tema di recidiva introdotti con la legge  5 dicembre 2005 n. 251 (la cosiddetta ex Cirielli), e i vari interventi che, nel tempo, hanno ampliato le ipotesi di divieto di sospensione dell’esecuzione della pena detentiva (cfr. articolo 656, comma 9,  lettera a), c.p.p.).

A ciò aggiungasi una ulteriore, importante considerazione che riguardo l’esercizio del potere di arresto in flagranza.    L’articolo 380, comma 2, lettera h), c.p.p. prevede l’obbligatorietà dell’arresto in flagranza per il reato di cui all’articolo 73 del d.p.r. n. 309/90, eccettuando però l’ipotesi  in cui ricorra il fatto di lieve entità di cui al comma 5 dello stesso articolo 73. In tale ultima ipotesi l’arresto è previsto come facoltativo, laddove, pur in presenza di un fatto lieve, lo consigli la personalità  (ossia la  pericolosità) del trasgressore. Ebbene,  l’esperienza dimostra che da parte della polizia giudiziaria, prima, e della magistratura, poi, non vi è sempre adeguata attenzione alle rigorose condizioni (la pericolosità del soggetto) in cui è consentito l’arresto pur in presenza di fatti oggettivamente modesti, laddove sarebbe più corretto procedere alla denuncia a piede libero. E’ un problema non della legge, ma di approccio metodologico e culturale degli operatori: se questo approccio fosse diverso e più attento al dato normativo  avremmo sicuramente un minor numero di ingressi in carcere per fatti modesti.

(OMISSIS)

6.  Le prospettive.

E’ quindi  ben possibile che si ponga un problema di miglioramento della normativa de qua. Sopra in effetti si sono evidenziati alcuni profili che da più parti sono sottolineati come meritevoli di  qualche aggiustamento. Ma  si tratta di interventi che  presuppongono discussioni e confronti privi di preconcetti ideologici e di critiche ingiustificate ad un sistema normativo che, nel complesso, pare funzionare adeguatamente.  Le critiche  pretestuose, invece, farebbero correre il rischio di trascurare proprio quelle tematiche dove un perfezionamento normativo è senz’altro auspicabile o comunque tecnicamente possibile.

[1] Finora è stata la giurisprudenza a dover intervenire in modo “creativo”, per colmare una disciplina carente: Cassazione, Sezione VI, 9 dicembre 2008, Sticco.

[2] Cfr., tra le tante, Cassazione, Sezione IV, 21 maggio 2008, Frazzitta; nonché, Sezione VI, 29 gennaio 2008, Cortucci.

[3]  Sezione VI, 3 giugno 2008, Guaglione.

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07 2010

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