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	<title>NON SOLO CARCERE</title>
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	<description>La pena utile</description>
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		<title>NORME SUGLI STUPEFACENTI: BILANCI E PROSPETTIVE</title>
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		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 06:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

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		<description><![CDATA[Da un articolo dal titolo “Norme sugli stupefacenti: bilanci e prospettive” a firma del Procuratore della Repubblica di Pinerolo, apparso sul n. 3, anno 2009, (pag. 77) della rivista GNOSIS, curata dall’Aisi, concernente gli effetti sul sistema carcerario della normativa sugli stupefacenti in seguito alla riforma del 2006.

Il “punto” sulla normativa sanzionatoria degli stupefacenti
La normativa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Da un articolo dal titolo “Norme sugli stupefacenti: bilanci e prospettive” a firma del Procuratore della Repubblica di Pinerolo, apparso sul n. 3, anno 2009, (pag. 77) della rivista GNOSIS, curata dall’Aisi, concernente gli effetti sul sistema carcerario della normativa sugli stupefacenti in seguito alla riforma del 2006.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.nonsolocarcere.it/wp-content/uploads/2010/07/Legge.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-288" title="Legge" src="http://www.nonsolocarcere.it/wp-content/uploads/2010/07/Legge-300x225.jpg" alt="Legge" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il “punto” sulla normativa sanzionatoria degli stupefacenti</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La normativa sugli stupefacenti è quella la cui applicazione pratica suscita discussioni, dibattiti e polemiche: in tutta probabilità per la persistente rilevanza del fenomeno ma anche per le scelte ideologiche che inevitabilmente accompagnano qualsivoglia soluzione legislativa.  La V^ Conferenza nazionale sulle politiche antidroga, svoltasi a Trieste nel marzo 2009, è stata allora un importante momento di incontro di tutti gli operatori del settore e, sperabilmente, può costituire il punto di partenza per una riflessione finalmente comune e condivisa.<br />
</em><strong><br />
Giuseppe Amato &#8211; Procuratore della Repubblica di Pinerolo</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La V^ Conferenza nazionale sulle politiche antidroga e sui problemi connessi alla diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, svoltasi a Trieste (dal 12 al 14 marzo 2009) per iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento politiche antidroga, offre l’occasione per fare un bilancio sulla nostra legislazione in materia di sostanze stupefacenti e, in particolare, sulla “resa” delle modifiche introdotte, nel corpo del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, dalla  cosiddetta legge Fini-Giovanardi (decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272, convertito dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49).</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-286"></span> <strong>1. Un sistema normativo convincente.  Le norme però vanno verificate alla prova dei fatti, leggendo le sentenze,  senza inutili o pretestuose polemiche.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ed allora,  un operatore del settore,  non ancorato a preconcetti ideologici,  non può non riconoscere che il sistema funziona.</p>
<p style="text-align: justify;">Certo tutto può migliorare. Sono per esempio possibili aggiustamenti soprattutto sul versante sanzionatorio amministrativo. Così,  in particolare,  sarebbe senz’altro opportuno reintrodurre, nel meccanismo sanzionatorio attribuito al prefetto dall’articolo 75 del d.p.r. n. 309/90,  la previsione della facoltà del prefetto di sospendere l’applicazione del procedimento e delle sanzioni in corso di esecuzione laddove il trasgressore tossicodipendente  si sottoponga volontariamente ad un programma di recupero; con la successiva archiviazione degli atti in caso di esito positivo della riabilitazione. Così, ancora, con apprezzabile sforzo di fantasia, si potrebbe pensare a “nuove” sanzioni amministrative: per esempio, per l’assuntore non tossicodipendente, si potrebbe prevedere la frequentazione di una comunità di recupero per consentirgli di “testare” in prima persona gli effetti esiziali dell’assunzione delle droghe e gli sforzi dei tossicodipendenti per il recupero, la disassuefazione, la riabilitazione. Così, volendo ancora precisare, sembrerebbe doveroso un intervento sull’articolo 75 bis del d.p.r. n. 309/90 (che prevede le sanzioni per l’illecito amministrativo “pericoloso”)  attraverso una più esaustiva disciplina degli spazi per l’esercizio del diritto di difesa da parte del trasgressore, sì da consentirgli un adeguato momento di consapevole intervento prima della decisione del giudice della convalida della sanzione applicatagli dal questore. [1]</p>
<p style="text-align: justify;">Ma, se tutto è migliorabile,  ci sembra anche corretto affermare che il sistema attuale appare adeguato ed equilibrato.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, vi è adeguata certezza nel discrimine tra illecito penale e illecito amministrativo (articoli 73, da un lato, 75 e 75 bis, del d.p.r. n. 309/90, dall’altro). Vi è adeguata attenzione per il recupero del tossicodipendente (basti pensare alle ampliate possibilità di accesso alla sospensione dell’esecuzione della pena ed alla misura alternativa dell’affidamento in prova: articoli 90 e 94 del d.p.r. n. 309/90; basti pensare all’innovativa previsione del lavoro di pubblica utilità in caso di condanna per un fatto illecito di “lieve entità”: articolo 73, comma 5 bis, del d.p.r. cit.). Vi è poi attenzione anche alle indagini ed alla repressione degli illeciti traffici (basti pensare alle  possibilità investigative che conseguono alla ampliata disciplina delle attività sotto copertura non più limitate, come in passato, al mero acquisto simulato di sostanze stupefacenti: articolo 97 del d.p.r. n. 309/90).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. Il discrimine tra illecito penale e illecito amministrativo.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Venendo più in dettaglio. Può  ben  affermarsi che il discrimine tra il reato e l’illecito amministrativo (che passa attraverso la corretta lettura dell’articolo 73, comma 1 bis, lettera a), del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309)  regge alla prova dei fatti. La lettura delle sentenze &#8211; in primo luogo, quelle della Cassazione &#8211; conforta della bontà di tale soluzione.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ un sistema che colma le lacune post referendarie e nel contempo rispetta il portato del referendum, che milita  contro  parametri quantitativi rigidi per il discrimine tra l’illecito penale e quello amministrativo. Del resto, la &#8211; da alcuni invocata -  introduzione di soglie quantitative predeterminate  fondanti la presunzione assoluta di sussistenza del reato, oltre a palesarsi  eccessivamente rigida ed inidonea a corrispondere alla specificità dei singoli casi concreti, sconterebbe il rischio di  possibili spazi di ingiustificata impunità, attraverso il (magari pretestuoso, ma astrattamente possibile) richiamo del principio sull’errore di fatto  sul quantitativo della sostanza detenuta (articolo 47 c.p.).</p>
<p style="text-align: justify;">E’ un sistema che offre adeguata certezza operativa sia alla polizia giudiziaria che alla magistratura. E’ un sistema che, nel contempo,  garantisce l’interessato, dovendosi ragionevolmente escludere il rischio che il detentore per uso personale possa ingiustificatamente incorrere nel rischio della sanzione penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta del resto, a ben vedere, di null’altro che della “normativizzazione”  dei criteri che, in precedenza, nel sistema post referendario, già la giurisprudenza utilizzava per la dimostrazione della finalità  illecita della detenzione: il parametro della quantità della sostanza, le modalità di presentazione della sostanza (con particolare riferimento al peso lordo ed al confezionamento frazionato), le circostanze dell’azione.   Tra questi criteri rientrano poi, pacificamente, perché non si tratta né di elementi costitutivi del reato, né  di criteri probatori  limitativi del principio del libero convincimento del giudice,  anche le circostanze soggettive (condizioni economiche del trasgressore, qualità di tossicodipendente o no del trasgressore), molto utili per illuminare definitivamente della possibile destinazione della sostanza [2].</p>
<p style="text-align: justify;">Il sistema è duttile, come non lo sarebbe un sistema basato sulla presunzione assoluta dell’illecito penale in caso di superamento di una predeterminata soglia quantitativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma è un sistema che non può essere ulteriormente irrigidito, per l’ovvia ragione che l’applicazione della norma non può essere una operazione matematica e, quindi,  una elasticità applicativa “guidata” è ineliminabile allorquando  si debba valutare di una condotta quale quella di detenzione rispetto alla quale si deve dimostrare un fatto interiore, quale è la finalità che avrebbe avuto il soggetto (uso personale o  destinazione al mercato).</p>
<p style="text-align: justify;">Certo, come del resto sempre accade quando una norma va applicata ai diversi casi concreti, vi possono essere situazioni che lasciano perplessi, così come è astrattamente possibile apprezzare situazioni in cui la norma è applicata in modo patologicamente inconferente.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma  sono situazioni residuali,  ineliminabili, che non consentono critiche ingiustificate alla tenuta complessiva del sistema.</p>
<p style="text-align: justify;">Anzi, la lettura di queste critiche e delle occasioni che le hanno giustificate conforta della bontà della disciplina normativa. Ciò perché  ci si accorge che si tratta per lo più di critiche superficiali o pretestuose, caratterizzate dalla non corretta lettura della sentenza che ne costituisce lo spunto.</p>
<p style="text-align: justify;">Basti pensare, per tutte, alla recente sentenza della Cassazione sul  “rasta” [3],  per accorgersi che si è fatto tanto rumore per nulla.  “Se si e&#8217; pizzicati con un etto circa di hashish la si puo&#8217; fare franca senza incorrere nelle maglie della giustizia, basta dire che si e&#8217; adepti rasta”: così ci si è espressi su alcune  agenzie di stampa. Da qui polemiche a non finire sulla “tenuta” sanzionatoria della disciplina delle sostanze stupefacenti. In realtà, bastava leggere con più meditata attenzione la sentenza per apprezzare che non vi  erano affatto affermazioni (così) sconvolgenti. La stessa Corte di cassazione si è sentita finanche  in dovere di diffondere un comunicato stampa, evidenziando come la sentenza si sia limitata ad annullare con rinvio la decisione di condanna siccome inadeguatamente motivata in punto di destinazione illecita  della droga, proprio a fronte delle giustificazioni fornite sul punto dall’imputato. Il giudice di merito aveva, infatti, semplicisticamente condannato l’imputato apprezzando il dato ponderale della sostanza (per vero affatto esorbitante) senza nulla dire né delle circostanze del sequestro (in realtà, affatto dimostrative della destinazione allo spaccio: l’imputato era stato sorpreso addirittura a dormire in macchina ed aveva spontaneamente consegnato alla polizia giudiziaria  una busta contenente la marijuana; tra l’altro sfusa, e non preconfezionata in dosi).</p>
<p style="text-align: justify;">A ben vedere,  il giudice di merito aveva, nella specie,  ampiamente contravvenuto le regole  di completezza e puntualità che  devono presiedere un’affermazione di penale responsabilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, una sentenza letta pretestuosamente “contro” la legge, ma paradossalmente (per i detrattori della normativa) confermativa della bontà del sistema, che,  “normativizzando” i parametri di riferimento,  obbliga il giudice ad un dovere rafforzato di motivazione che elimina o attenua il rischio dell’arbitrio decisorio.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. Gli effetti sul sistema carcerario.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Neppure può sostenersi che sia la legge del 2006  ad avere “affollato” le carceri, riempiendole di tossicodipendenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò per una serie di  oggettive considerazioni, che militano contro ogni pretestuosa polemica.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, perché, assorbentemente,  la legge non consente di sanzionare il tossicodipendente in quanto tale, ma punisce solo lo spacciatore  attuale o potenziale (cioè colui che si dimostri, al di là di ogni ragionevole dubbio, proprio utilizzando i parametri di riferimento, che  deteneva la droga non per uso esclusivamente personale, ma  con l’intenzione di cederla sul mercato).</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo,  perché il novum normativo (attento alla figura del tossicodipendente che sia anche spacciatore) ha ampliato il ricorso agli istituti della sospensione condizionale della pena e dell’affidamento in prova  (articoli 90 e 94 del d.p.r. n. 309/90) e, prima ancora,  ha ulteriormente confermato  la disciplina di favore anche in materia di adozione di misure cautelari personali, coniugando molto bene le esigenze del recupero con quelle della tutela sociale (cfr. il nuovo articolo 89 del d.p.r. n. 309/90).</p>
<p style="text-align: justify;">In terzo luogo, perché si è introdotta l’importante misura alternativa al carcere rappresentata dal lavoro di pubblica utilità, che può essere applicata a chi  venga ritenuto  responsabile del reato di cui all’articolo 73 del d.p.r. n. 309/90, che sia tossicodipendente o anche solo assuntore di droga, allorquando il fatto sia considerato di “lieve entità” (articolo 73, comma 5 bis, del d.p.r. cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">Se le carceri sono oggi più affollate, la “colpa” non è  quindi certo della legge del 2006. Piuttosto, una ragionevole spiegazione del fenomeno di esponenziale aumento degli ingressi in carcere,  cui da qualche tempo si assiste, va ricercata in altri  coevi interventi normativi che hanno irrigidito il sistema sanzionatorio: basti pensare, tra tutti, agli interventi in tema di recidiva introdotti con la legge  5 dicembre 2005 n. 251 (la cosiddetta ex Cirielli), e i vari interventi che, nel tempo, hanno ampliato le ipotesi di divieto di sospensione dell’esecuzione della pena detentiva (cfr. articolo 656, comma 9,  lettera a), c.p.p.).</p>
<p style="text-align: justify;">A ciò aggiungasi una ulteriore, importante considerazione che riguardo l’esercizio del potere di arresto in flagranza.    L’articolo 380, comma 2, lettera h), c.p.p. prevede l’obbligatorietà dell’arresto in flagranza per il reato di cui all’articolo 73 del d.p.r. n. 309/90, eccettuando però l’ipotesi  in cui ricorra il fatto di lieve entità di cui al comma 5 dello stesso articolo 73. In tale ultima ipotesi l’arresto è previsto come facoltativo, laddove, pur in presenza di un fatto lieve, lo consigli la personalità  (ossia la  pericolosità) del trasgressore. Ebbene,  l’esperienza dimostra che da parte della polizia giudiziaria, prima, e della magistratura, poi, non vi è sempre adeguata attenzione alle rigorose condizioni (la pericolosità del soggetto) in cui è consentito l’arresto pur in presenza di fatti oggettivamente modesti, laddove sarebbe più corretto procedere alla denuncia a piede libero. E’ un problema non della legge, ma di approccio metodologico e culturale degli operatori: se questo approccio fosse diverso e più attento al dato normativo  avremmo sicuramente un minor numero di ingressi in carcere per fatti modesti.</p>
<p style="text-align: justify;">(OMISSIS)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>6.  Le prospettive.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">E’ quindi  ben possibile che si ponga un problema di miglioramento della normativa de qua. Sopra in effetti si sono evidenziati alcuni profili che da più parti sono sottolineati come meritevoli di  qualche aggiustamento. Ma  si tratta di interventi che  presuppongono discussioni e confronti privi di preconcetti ideologici e di critiche ingiustificate ad un sistema normativo che, nel complesso, pare funzionare adeguatamente.  Le critiche  pretestuose, invece, farebbero correre il rischio di trascurare proprio quelle tematiche dove un perfezionamento normativo è senz’altro auspicabile o comunque tecnicamente possibile.</p>
<p style="text-align: justify;">[1] Finora è stata la giurisprudenza a dover intervenire in modo “creativo”, per colmare una disciplina carente: Cassazione, Sezione VI, 9 dicembre 2008, Sticco.</p>
<p style="text-align: justify;">[2] Cfr., tra le tante, Cassazione, Sezione IV, 21 maggio 2008, Frazzitta; nonché, Sezione VI, 29 gennaio 2008, Cortucci.</p>
<p style="text-align: justify;">[3]  Sezione VI, 3 giugno 2008, Guaglione.</p>
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		<title>RIFLESSIONI SUL LAVORO</title>
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		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 04:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

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		<description><![CDATA[di Fabio Canavesi
dal carcere di Bergamo raccolte da Adriana Lorenzi

Trattare l’argomento “lavoro” dalla cella di un carcere potrebbe essere da qualcuno considerata intenzione alquanto anomala, forse ingombrante o sfacciata.
Eppure so che la libertà e il lavoro sono due valori essenziali, indiscutibilmente uniti e lo sono anche se “osservati” da qua, dal dentro le mura di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">di <strong>Fabio Canavesi</strong></p>
<p style="text-align: right;"><em>dal carcere di Bergamo raccolte da Adriana Lorenzi</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.nonsolocarcere.it/wp-content/uploads/2010/07/Carcere-Branda.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-283" title="Carcere-Branda" src="http://www.nonsolocarcere.it/wp-content/uploads/2010/07/Carcere-Branda-300x231.jpg" alt="Carcere-Branda" width="300" height="231" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Trattare l’argomento “lavoro” dalla cella di un carcere potrebbe essere da qualcuno considerata intenzione alquanto anomala, forse ingombrante o sfacciata.</p>
<p style="text-align: justify;">Eppure so che la libertà e il lavoro sono due valori essenziali, indiscutibilmente uniti e lo sono anche se “osservati” da qua, dal dentro le mura di una prigione, giacché qualsiasi percorso inclusivo che desideri ed auspichi (ricordiamoci dell’articolo 27 della Carta Costituzionale) l’affermazione o il ripristino di una cittadinanza fattiva e partecipata non può che passare attraverso la tutela dei diritti umani e civili, tra i quali compare sicuramente il diritto al lavoro, diritto che conduce alla costruzione di un’autonomia personale, allo svincolamento dall’aiuto che la famiglia (nel suo significato laico più esteso) garantisce o vorrebbe poter garantire ai propri membri, innanzitutto ai giovani.</p>
<p style="text-align: justify;">Una delle cose che più mi ha colpito in questi ultimi (!) anni è la considerazione fatta da tante/i lavoratrici/lavoratori, pensionate/i, allorché hanno riconosciuto che le difficoltà affrontate nella loro vita, sul luogo di lavoro e non solo, sono poca cosa rispetto alla grande incertezza che devono combattere i figli, i loro e i nostri.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-282"></span>Mio padre e mia madre, operai, hanno vissuto con la speranza, e pure con una tenace consapevolezza, di poter vedere noi figli raggiungere un obiettivo certo, un lavoro sicuro in grado di offrire stabilità, serenità familiare e sociale, il tutto grazie ai loro generosi sacrifici ed a uno “stato sociale” parzialmente amico.</p>
<p style="text-align: justify;">Noi, attuali cinquantenni cresciuti nel boom economico degli anni ’60, più che spettatori dello sconvolgimento prodotto dal passaggio dalla fabbrica al terziario, oggi facciamo i conti con l’esito dell’illusione “offertaci” dall’economia virtuale, dall’implosione del mercato, dalla profonda crisi del “sistema-politica”.</p>
<p style="text-align: justify;">Le difficoltà maggiori le stanno però vivendo, e temo le vivranno a lungo, i giovani, le nostre figlie, i nostri figli alle/ai quali nulla è garantito, tanto meno la certezza di quel lavoro di cui la nostra Costituzione nata dalla Resistenza si fa garante (a partire dall’articolo 1 – ove si sancisce che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro – passando poi per tutto il titolo III) e di cui la legge tutela il diritto allo sciopero e alla libertà e dignità del lavoratore (L.20 maggio 1970 n. 300).</p>
<p style="text-align: justify;">Tutto ciò è tristemente paradossale, perché nessuno vorrebbe che il futuro che si prospetta ai nostri “eredi” fosse peggiore del tempo da noi vissuto!</p>
<p style="text-align: justify;">Ci ritroviamo in un mondo ridotto, come qualcuno ha fatto notare, alla forma supermercato e questa constatazione mi ha fatto ripensare ad un articolo pubblicato su “Il Manifesto” lo scorso 22 maggio dove ho trovato la descrizione fatta di Sarajevo da Nenad Velickovic, scrittore che ha messo al centro delle sue opere una città snaturata non solo dalle distruzioni belliche, ma anche dall’irruzione dei cartelloni pubblicitari, ed infatti egli scrive: «vorrei vedere ciò che avevo un tempo e devo guardare quello che non avrò mai».</p>
<p style="text-align: justify;">Fatte le dovute e rispettose differenze, credo si possa dire che i nostri ragazzi, ai quali la visione delle “macerie” non manca, si trovano in una situazione assai difficile, piena di incertezze.<br />
Quali opportunità sono loro offerte? Quale spazio trovano le loro capacità, le loro aspettative?<br />
Se le risposte le devono dare, per fare un esempio, le agenzie per il lavoro interinale, permettetemi di esprimere la mia grande preoccupazione e di dubitare della realtà etica di quel “progetto” di sviluppo.</p>
<p style="text-align: justify;">Perché scrivo tutto questo? Non sono uno specialista, non possiedo alcuna verità, tuttavia mi chiedo quale leale cittadinanza sia garantita!</p>
<p style="text-align: justify;">Osservo da un “non-luogo”, in cui il lavoro è come una debolissima ombra che compare e scompare, tuttavia aspiro a possedere almeno un po’ la forza di un’“antenna” capace di ricevere, comprendere e pure trasmettere, sviluppare riflessioni, idee.<br />
È una “proiettività” in cui credo, poiché parla di responsabilità, doveri, prerogative, intenti e, sicuramente (lo posso garantire!), sogni, speranze.</p>
<p style="text-align: justify;">Se qualcuno mi volesse sottoporre la domanda «Ci sarà tempo di chiedersi avrò il coraggio?», magari per sapere se, una volta uscito dal carcere, sarò disponibile a lavorare, la risposta non potrà che essere affermativa, poiché il “lavoro” è richiesta che ho sempre fatto, è cosa che apparteneva alla mia vita libera; per il diritto al lavoro ho lottato, dal lavoro dei miei genitori sono stato educato, grazie al lavoro della mia compagna, ed ora anche grazie a quello precario di mia figlia (e ciò è imbarazzante poiché si ribaltano i ruoli ed i compiti naturali!) sono sopravvissuto in tutti questi anni di carcere.</p>
<p style="text-align: justify;">“Abitare nella società”, una società fondata sul diritto ad un lavoro non alienante e sul rispetto del tempo libero, è il desiderio del ritorno, è il desiderio di una vita familiare e sociale.<br />
È per tale ragione che credo necessario e corretto porre all’attenzione della società civile il tema del “lavoro in carcere” e nel farlo esprimo il mio rispetto e la mia solidarietà a tutte quelle donne e quegli uomini che, lì fuori, vedono attaccato il proprio posto di lavoro, perciò la loro Dignità, l’esistenza stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla società tutta vorrei chiedere di ascoltare e leggere quanto da qua giunge, ancor più se si descrive una situazione in cui un serio percorso inclusivo di cittadinanza è comunque sempre messo in discussione, spesso nemmeno avviato, salvo rarissimi casi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il lavoro è elemento da cui non si può prescindere, ma purtroppo, non è valore garantito, eppure è materia fondamentale allo sviluppo della vita, è necessario al potenziamento delle relazioni con gli altri uomini e, nello specifico “penitenziario”, al rafforzamento (peraltro lungimirante) dei percorsi reintegrativi della società di chi è oggi “escluso” dalla vita sociale (non voglio qua dilungarmi sulle cause che determinano la detenzione, essendo queste molteplici; tuttavia, essendo io un cocciuto sostenitore del diritto alla difesa e del ruolo terzo dello Stato, riaffermo il bisogno di una “nuova capacità praticante” del Diritto agile nell’escludere il pregiudizio).</p>
<p style="text-align: justify;">Da una parte si dovrebbero incentivare le proposte lavorative, così da facilitare il trattamento (intramurale ed extramurale) e l’ammissione alle pene alternative. In tal modo si abbatterebbe sensibilmente la recidiva (fattore che lo stesso Ministero e le Associazioni che si occupano dei diritti umani riconoscono stabilizzarsi su livelli minimi, potremmo dire endemici, allorché gli Uffici di Sorveglianza sostengono i benefici penitenziari) e si risponderebbe anche alla domanda di “sicurezza” che giunge dalla comunità.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall’altra, all’interno degli Istituti Penitenziari, si dovrebbero tutelare maggiormente i lavoratori-detenuti, sia sul terreno delle mercedi sia su quello dei tempi e delle modalità di lavoro.<br />
La stessa Corte Costituzionale è più volte intervenuta a riguardo e penso sia giusto ricordare tali decisioni:</p>
<p style="text-align: justify;">a)    sentenza 13 dicembre 1988 n.1087: «Le finalità da raggiungere con il lavoro sono la redenzione e il riadattamento del detenuto alla vita sociale; l’acquisto e lo sviluppo dell’abitudine al lavoro e della qualificazione professionale che valgono ad agevolare il reinserimento nella vita sociale. Dette finalità sono assolutamente prevalenti. (…)<br />
Peraltro una remunerazione di gran lunga inferiore sarebbe certamente diseducativa e controproducente. (…)<br />
Vero è che è stabilito un trattamento minimo non inferiore ai due terzi del salario previsto da questi ultimi, ma trattasi solo di una determinazione nel minimo, mentre non può escludersi l’osservanza del criterio della relazione con la quantità e la qualità del lavoro prestato e nemmeno possono trascurarsi, secondo il precetto costituzionale, i bisogni della famiglia di chi lavora».</p>
<p style="text-align: justify;">b)    sent. 22 maggio 2001 n. 158: «Il diritto al riposo annuale integra appunto una di quelle “posizioni soggettive” che non possono essere in alcun modo negate a chi presti attività lavorativa in stato di detenzione. (…) Qualunque lavoratore ha diritto anche alle “ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi”. (…) Il ruolo assegnato al lavoro nell’ambito di una connotazione non più esclusivamente afflittiva della pena comporta che, ove si configuri un rapporto di lavoro subordinato, questo assuma distinta evidenza dando luogo ai correlativi diritti ed obblighi. D’altro lato, la garanzia del riposo annuale – imposta in ogni rapporto di lavoro subordinato, per esplicita volontà del Costituente – non consente deroghe e va perciò assicurata “ad ogni lavoratore senza distinzione di sorta” (…)».</p>
<p style="text-align: justify;">c)    sent. 27 ottobre 2006 n. 341: «I giudici hanno stabilito che sul lavoro in carcere è competente il giudice del lavoro, questo per annullare qualsiasi “irrazionale ingiustificata discriminazione” con il riguardo ai diritti inerenti alle prestazioni lavorative tra i detenuti e gli altri cittadini (vedasi sentenza n. 49 del 1992)».</p>
<p style="text-align: justify;">Tali decisioni sono, a mio parere, elemento importantissimo, che può sostenere, insieme a tanto altro, la specularità carcere/società.<br />
Sono deliberazioni che non lasciano margine ad interpretazioni stravaganti o pregiudiziali: esse stesse nascono da quei principi fondanti la nostra Costituzione e, mi piace pensarlo, quello Statuto dei Lavoratori a cui troppo spesso non si dedica il rispetto che meriterebbe, anzi che merita!</p>
<p style="text-align: justify;">Non mi sento a disagio nell’esporre questi pensieri, poiché ritengo che non ci si debba lasciar frenare dall’imbarazzo, né accettare la tesi secondo la quale le gravissime difficoltà che stanno affrontando i lavoratori “liberi” non concedono spazio alla discussione di “vertenze” particolari, né lasciano spazio ad un “tavolo” disponibile all’accoglimento di più contributi, di voci “altre” comprese quelle prigioniere.</p>
<p style="text-align: justify;">Penso si debba puntare proprio sullo sviluppo e sulla diffusione di progetti accomunanti che, senza eludere le differenze ed il diverso “status”, prendano innanzitutto in considerazione la vitale necessità di proceder verso esperienze di lavoro e di incontro tra il “dentro” ed il “fuori” (lo stesso penso necessario tra il fuori “conosciuto” e il fuori “altro”), poiché la separazione preannuncia comunque il contrasto, il respingimento, l’estromissione diffidente e, pure, l’ossessione di logiche identitarie (quelle “securitarie” e quelle “coatte” sono entrambe un gran problema!). Tutti fattori che ostacolano il nascere di quelle relazioni che, “attraversando” i muri delle categorie, creano trasformazioni e qualificano, desiderandolo tenacemente, il “noi”. Noi comunità.</p>
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		<title>CONFERENZA REGIONALE VOLONTARIATO GIUSTIZIA DELL&#8217;EMILIA ROMAGNA. COMUNICATO</title>
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		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 05:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

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		<description><![CDATA[Conferenza Regionale Volontariato Giustizia
dell’Emilia Romagna

Bologna, 30 giugno 2010
Lettera aperta alle Autorità locali
Il Volontariato Giustizia dell’Emilia Romagna segnala alla Vostra attenzione la disastrosa situazione di sovraffollamento delle carceri della nostra regione con la presenza di 4.508 detenuti (4.345 uomini e 163 donne) a fronte di una ricettività massima consentita pari a 2.393 (2.273 uomini e 120 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Conferenza Regionale Volontariato Giustizia</strong></span></h3>
<h3 style="text-align: right;"><span style="color: #ff0000;"><strong>dell’Emilia Romagna<br />
</strong></span></h3>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">Bologna, 30 giugno 2010</span></p>
<h3><strong>Lettera aperta alle Autorità locali</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il Volontariato Giustizia dell’Emilia Romagna</strong> segnala alla Vostra attenzione la disastrosa situazione di sovraffollamento delle carceri della nostra regione con la presenza di 4.508 detenuti (4.345 uomini e 163 donne) a fronte di una ricettività massima consentita pari a 2.393 (2.273 uomini e 120 donne), per un indice di sovraffollamento pari all&#8217;88%, il più alto in Italia, che vanifica ogni tentativo di pena utile e viola in modo pesante i diritti delle persone recluse, rendendo molto complicato anche il lavoro degli operatori.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.nonsolocarcere.it/wp-content/uploads/2010/07/carcere-tante-mani.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-269" title="carcere-tante mani" src="http://www.nonsolocarcere.it/wp-content/uploads/2010/07/carcere-tante-mani-300x211.jpg" alt="carcere-tante mani" width="300" height="211" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Chiede </strong>a tutti voi un gesto di responsabile attenzione a un problema che cresce di giorno in giorno e non lascia intravedere né possibili sbocchi immediati e né ragionevoli prospettive future.<br />
<strong><br />
Siamo molto preoccupati </strong>della situazione, ci sentiamo impotenti come cittadini e come esseri umani.<br />
<strong><br />
Abbiamo letto con attenzione</strong> il recentissimo intervento del Comitato Nazionale per la Bioetica nel cui contenuto ci riconosciamo integralmente e che riproduciamo di seguito.<br />
<strong><br />
Nell’immediato proponiamo</strong> di sollecitare il Governo affinché recuperi in tempi brevi la proposta del Ministro Alfano che apriva qualche possibilità di uscita per chi è molto vicino al fine pena e di promuovere una maggiore applicazione delle misure alternative che sembrano essere troppo dimenticate.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Poniamo</strong> <strong>infine alla riflessione Vostra</strong> e di tutti i liberi cittadini le recenti leggi che hanno originato la follia del sovraffollamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Contiamo sulla Vostra attenzione e sul Vostro impegno.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span id="more-267"></span><strong> </strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica: troppi suicidi in carcere, occorre un piano di prevenzione</strong>.</h3>
<p style="text-align: justify;">Nella seduta del 25 giugno 2010 il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) ha approvato il parere dal titolo “Il suicidio in carcere Orientamenti bioetici”, nato da un gruppo di lavoro coordinato dalla prof. Grazia Zuffa. Il Cnb raccomanda alle autorità competenti di predisporre un piano d&#8217;azione nazionale per la prevenzione dei suicidi in carcere, secondo le linee indicate dagli organismi europei.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il suicidio in carcere: orientamenti bioetici</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il Cnb ritiene che l’alto tasso di suicidi della popolazione carceraria, di gran lunga superiore a quello della popolazione generale, sia un problema di considerevole rilevanza etica e sociale, aggravato dalle presenti condizioni di marcato sovraffollamento degli istituti e di elevato ricorso alla incarcerazione. La recrudescenza di questo tragico fenomeno nel corso del 2009 e nei primi mesi del 2010 rende ancora più urgente richiamare su di esso l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche se l’atto di togliersi la vita contiene una irriducibile componente di responsabilità individuale, la responsabilità collettiva è chiamata in causa per rimuovere tutte quelle situazioni legate alla detenzione che, al di là del disagio insopprimibile della perdita della libertà, possano favorire o far precipitare la decisione di togliersi la vita.</p>
<p style="text-align: justify;">Il richiamo alla responsabilità sociale è rafforzato dalla considerazione della particolare vulnerabilità bio-psico-sociale della popolazione carceraria rispetto a quella generale (i detenuti sono più giovani, più affetti da malattie, più poveri, meno integrati socialmente e culturalmente). Ne deriva il preciso dovere morale a “garantire un ambiente carcerario che rispetti le persone e lasci aperta una prospettiva di speranza e un orizzonte di sviluppo della soggettività in un percorso di reintegrazione sociale”; ma prima ancora a riconsiderare criticamente le politiche penali che siano di per sé causa di sovraffollamento, poiché così facendo si pongono direttamente in contrasto col principio di umanità delle pene.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comitato si è chiesto se il carcere, per come è oggi, rispetti il principio secondo cui la detenzione possa sospendere unicamente il diritto alla libertà, senza annullare gli altri diritti fondamentali (come quello alla salute, alla risocializzazione e a scontare una pena che non mortifichi la dignità umana): rilevando che in molti casi esiste una contraddizione fra l’esercizio di questi diritti e una pratica di detenzione che costringe le persone alla regressione, all’assenza di scopo, in certi casi perfino a subire violenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Cnb raccomanda alle autorità competenti di predisporre un piano d’azione nazionale per la prevenzione dei suicidi in carcere, secondo le linee indicate dagli organismi europei. Il piano dovrebbe prevedere indirizzi:</p>
<p style="text-align: justify;">- per lo sviluppo di un sistema delle pene più aderente ai principi costituzionali (nuove normative per l’introduzione di pene principali non detentive e l’applicazione piena delle norme già esistenti che permettono alternative al carcere, come quelle per i tossicodipendenti);</p>
<p style="text-align: justify;">- per una maggiore trasparenza delle regole interne al carcere e per una maggiore personalizzazione del trattamento, contrastando le pratiche “deresponsabilizzanti” e “infantilizzanti” che riducono all’impotenza e umiliano le persone detenute;</p>
<p style="text-align: justify;">- per una prevenzione specifica non tanto rivolta alla selezione dei soggetti a rischio suicidiario, quanto alla tempestiva individuazione e intervento sulle situazioni a rischio in grado di travalicare la “soglia di resistenza” delle persone (quali l’impatto psicologico dell’arresto, il trauma dell’incarcerazione etc.);</p>
<p style="text-align: justify;">- per lo sviluppo del monitoraggio e della ricerca intorno al fenomeno e per la formazione specifica degli operatori a partire dall’esame dei singoli casi di suicidio.</p>
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		<title>CARCERE PREVENTIVO: IL LIMITE CANCELLATO</title>
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		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 05:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

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		<description><![CDATA[Pierluigi Battista, Corriere della Sera, 29 giugno 2010
Un persona è costituzionalmente innocente fino a verdetto definitivo: sempre che valgano ancora le regole dello Stato di diritto.

Se sono colpevoli o innocenti, lo si appurerà nel processo. Quando, se condannati, meriteranno il carcere. Appunto: se condannati. Mentre la prolungata custodia cautelare è sempre carcere (anche se domiciliare), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><strong>Pierluigi Battista, <em>Corriere della Sera</em>, 29 giugno 2010</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Un persona è costituzionalmente innocente fino a verdetto definitivo: sempre che valgano ancora le regole dello Stato di diritto.<br />
</em><br />
Se sono colpevoli o innocenti, lo si appurerà nel processo. Quando, se condannati, meriteranno il carcere. Appunto: se condannati. Mentre la prolungata custodia cautelare è sempre carcere (anche se domiciliare), ma senza condanna stabilita da un verdetto giudiziario. Una condanna preventiva. Una sanzione anticipata. Come se i tempi (mostruosamente dilatati) della giustizia non tenessero conto dei tempi della persona. Costituzionalmente innocente fino a verdetto definitivo: sempre che valgano ancora le regole dello Stato di diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">Princìpi elementari, quasi ovvii nel catechismo garantista che pure è la base dello Stato di diritto in cui abbiamo l’impressione di vivere. Ma che l’opinione pubblica, esacerbata dal moltiplicarsi di corruzione e di crimini contro il bene pubblico, tende a dimenticare. Anche nel caso degli indagati per il giro di false fatturazioni e di riciclaggio.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-261"></span>La Cassazione ha stabilito che Bruno Zito, coinvolto nel «caso Fastweb», debba restare nella galera (preventiva) in cui è rinchiuso dal 23 febbraio: più di quattro mesi fa, oramai. Confermati anche gli arresti domiciliari di Silvio Scaglia.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <em>Corriere</em>, alla vigilia del pronunciamento della Cassazione, ha pubblicato una lettera molto dignitosa del padre di Zito, dove non si entrava nel merito delle accuse, ma ci si chiedeva se davvero sussistessero le condizioni per cui il figlio dovesse essere trattenuto (preventivamente) in carcere.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche i giornalisti non devono entrare nel merito delle accuse. Anzi, dovrebbero, perché molti giornalisti sembrano ispirati dalla missione di giudicare al posto dei giudici, sostituendosi a essi in modo arbitrario e prepotente. Ma chiedersi fino a quando può durare un regime di carcerazione preventiva non è una domanda legittima. Anche chiedersi se non c’è un abuso della custodia cautelare. O se, addirittura, in molti casi in Italia non si abusi deliberatamente del carcere preventivo per «ammorbidire» gli indagati, spronarli alla collaborazione: che poi è un modo gentile ed edulcorato per alludere alla confessione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai tempi di Mani Pulite (sono fatti noti, oramai da raccontare come fossero storia) capitava che, alla scadenza dei termini di custodia cautelare, un’altra accusa si abbatteva sulla testa dell’indagato, e si ricominciava da capo, azzerando il cronometro. Di questi tempi, invece, il Tribunale del riesame di Firenze, motivando il rigetto di scarcerazione per Balducci e altri esponenti in vista della «cricca», ha deplorato addirittura «uno stile di vita antigiuridico degli indagati» nonché, testuale, «l&#8217;atteggiamento di totale chiusura all’ipotesi accusatoria». Se non si capisce male, la non aderenza degli indagati agli argomenti dell’«ipotesi accusatoria» costituirebbe un’aggravante, passibile di ulteriore sanzione carceraria (preventiva) che non si sarebbe manifestata se invece gli stessi indagati si fossero conformati alle ipotesi formulate dagli accusatori. Un’innovazione, che è anche un’indicazione per chi, in futuro, dovesse regolare opportunamente linee difensive e comportamenti («stili di vita») efficaci ai fini della scarcerazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il merito delle accuse, dunque, non c’entra. C’entrano i criteri, i tempi, le modalità con cui la custodia cautelare può subire una distorsione irreparabile. Come fosse un surrogato per una pena la cui certezza, dopo e non prima la sentenza, appare sempre più aleatoria. Ma mettere il «prima» al posto del «dopo» è prassi ingiusta, anche se capace di appagare, in modi obliqui, la richiesta di giustizia dell’opinione pubblica.</p>
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		<title>LA LETTERA. IL PADRE DELL&#8217;INGEGNERE BRUNO ZITO</title>
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		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 05:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Corriere della Sera, 25 giugno 2010
Il caso Fastweb e mio figlio in cella da quattro mesi. Chi sa spiegarmi perché?
Mi viene il sospetto che si voglia usare la detenzione per fiaccarlo in vista di chissà quali altri scopi.
Oggi è prevista l&#8217; udienza in Cassazione sulla vicenda Fastweb e Sparkle (una controllata di Telecom Italia). Esplosa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><strong><em>Corriere della Sera, 25 giugno 2010</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Il caso Fastweb e mio figlio in cella da quattro mesi. Chi sa spiegarmi perché?<br />
Mi viene il sospetto che si voglia usare la detenzione per fiaccarlo in vista di chissà quali altri scopi.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Oggi è prevista l&#8217; udienza in Cassazione sulla vicenda Fastweb e Sparkle (una controllata di Telecom Italia). Esplosa nel febbraio scorso, ha investito i vertici delle due aziende, incluso l&#8217; ad di Fastweb Silvio Scaglia. Le indagini riguardano un maxi riciclaggio da 2 miliardi di euro con false fatturazioni.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Ieri il </em><em>Financial Times ha sostenuto, con un commento di Paul Betts, che il caso Scaglia «mina la credibilità della giustizia italiana. Domani la Cassazione ha l&#8217; opportunità di ristabilire in qualche modo fiducia sulla correttezza di base del sistema giudiziario italiano».</em></p>
<h5 style="text-align: justify;">Caro direttore,</h5>
<h5 style="text-align: justify;">siamo i familiari dell&#8217;ingegner Bruno Zito, coinvolto nel caso Fastweb, che dal 23 febbraio scorso è detenuto nel carcere di Rebibbia a Roma, in regime di custodia cautelare.</h5>
<h5 style="text-align: justify;">Non entriamo nel merito della vicenda sulla quale si pronunceranno a tempo debito i magistrati giudicanti. Possiamo solo dire che siamo sicuri che l&#8217;innocenza del nostro congiunto verrà pienamente riconosciuta.</h5>
<h5 style="text-align: justify;">Vorremmo sottoporre invece alla sua attenzione, e a quella dei lettori, come cittadini di questo Paese, un problema che crediamo non sia di poco rilievo. È giusto che una persona, che peraltro non ha mai avuto a che fare in precedenza con la giustizia, sia privata della libertà personale e resti così a lungo in carcere quando non ricorre nessuno dei presupposti che giustificano, a termini di legge, la sua carcerazione preventiva?</h5>
<h5 style="text-align: justify;">Vogliamo sottolineare, al proposito, che nemmeno i magistrati fanno riferimento, nella ordinanza di custodia cautelare, al pericolo di fuga. Sarebbe assurdo pensare, infatti, che il nostro familiare, che non è fuggito nei tre anni trascorsi tra la notifica dell&#8217;avviso di garanzia e l&#8217;arresto, possa farlo oggi, abbandonando la moglie e, soprattutto, i figli che non vede da quasi quattro mesi.</h5>
<h5 style="text-align: justify;"><span id="more-255"></span>I magistrati richiamano, invece, il rischio che Bruno Zito, da libero o agli arresti domiciliari, possa inquinare le prove o reiterare il reato (di natura fiscale, per la precisione). Ma come potrebbe farlo, non svolgendo più alcuna funzione in Fastweb in quanto immediatamente sospeso dal servizio e successivamente licenziato dalla società? E anche qui, se lo avesse voluto, non l&#8217;avrebbe fatto nei tre anni passati?</h5>
<h5 style="text-align: justify;">Vorremmo anche aggiungere, infine, che sin dal primo interrogatorio, contro i consigli del suo avvocato e diversamente da quasi tutti gli altri imputati, egli ha risposto a tutte le domande poste dagli inquirenti.</h5>
<h5 style="text-align: justify;">Non viene allora il sospetto legittimo che si voglia usare la detenzione in carcere per fiaccare, in vista di chissà quali altri scopi, lo spirito e il fisico di una persona che, tra l&#8217;altro, fino a pochi giorni fa, è stata tenuta in isolamento senza avere la possibilità di scambiare una sola parola con i suoi compagni di pena e senza vedere mai la luce del sole?</h5>
<h5 style="text-align: justify;">Sempre come cittadini, pensiamo che possa anche capitare che, per il bene della comunità, si debbano pagare dei prezzi, anche senza avere fatto nulla di male. Purché essi non siano così alti da stravolgere la nostra vita e mettere a dura prova la nostra capacità di resistenza.</h5>
<h5 style="text-align: justify;">È proprio quello che sta accadendo a Bruno, ma anche a sua moglie, che trova ogni giorno più difficile raccogliere le forze necessarie per mandare avanti il lavoro a Milano, andare appena possibile a Roma, avere cura, senza alcun sostegno familiare, dei due figli di tre e cinque anni.</h5>
<h5 style="text-align: justify;">Non vogliamo suscitare alcun sentimento di compassione nei loro confronti, ma solo esporre dei fatti sui quali crediamo sia giusto fare qualche riflessione.</h5>
<h5 style="text-align: right;">Antonio Zito, padre dell&#8217;ingegnere Bruno Zito</h5>
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		<title>APPROFONDIMENTI</title>
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		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 08:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Pubblichiamo il materiale distribuito in occasione del Seminario del 6 maggio u.s. a Bologna, La pena utile.
Ass. Carcere Aperto &#8211; Indulto e recidiva
C.A.Romano &#8211; Il rapporto fra Comunità ed Esecuzione Penale
CNVG &#8211; Appello per una mobilitazione del volontariato della giustizia
Ddl Alfano &#8211; marzo 2010
E.De Gregorio &#8211; Il significato della riparazione
E.V.Petralla &#8211; Esecuzione penale in Italia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pubblichiamo il materiale distribuito in occasione del Seminario del 6 maggio u.s. a Bologna, <em>La pena utile</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.nonsolocarcere.it/wp-content/uploads/2010/06/Ass.-Carcere-Aperto-Indulto-e-recidiva.pdf">Ass. Carcere Aperto &#8211; Indulto e recidiva</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.nonsolocarcere.it/wp-content/uploads/2010/06/C.A.Romano-Il-rapporto-fra-Comunità-ed-Esecuzione-Penale.pdf">C.A.Romano &#8211; Il rapporto fra Comunità ed Esecuzione Penale</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.nonsolocarcere.it/wp-content/uploads/2010/06/CNVG-Appello-per-una-mobilitazione-del-volontariato-della-giustizia.pdf">CNVG &#8211; Appello per una mobilitazione del volontariato della giustizia</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.nonsolocarcere.it/wp-content/uploads/2010/06/Ddl-Alfano-marzo-2010.pdf">Ddl Alfano &#8211; marzo 2010</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.nonsolocarcere.it/wp-content/uploads/2010/06/E.De-Gregorio-Il-significato-della-riparazione.pdf">E.De Gregorio &#8211; Il significato della riparazione</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.nonsolocarcere.it/wp-content/uploads/2010/06/E.V.Petralla-Esecuzione-penale-in-Italia-e-allestero.pdf">E.V.Petralla &#8211; Esecuzione penale in Italia e all&#8217;estero</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.nonsolocarcere.it/wp-content/uploads/2010/06/L.Ferrarella-Il-giudice-ordina-più-spazio-ai-detenuti.pdf">L.Ferrarella &#8211; Il giudice ordina più spazio ai detenuti</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.nonsolocarcere.it/wp-content/uploads/2010/06/Libero-Troppi-arrestati-senza-motivo.pdf">Libero &#8211; Troppi arrestati senza motivo</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.nonsolocarcere.it/wp-content/uploads/2010/06/MicroMega-Processi-brevi-quantè-lontana-lItalia-dallEuropa.pdf">MicroMega &#8211; Processi brevi, quant&#8217;è lontana l&#8217;Italia dall&#8217;Europa</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.nonsolocarcere.it/wp-content/uploads/2010/06/Ministero-della-Giustizia-Dap-detenuti-al-21.04.2010.pdf">Ministero della Giustizia Dap &#8211; Detenuti al 21.04.2010</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.nonsolocarcere.it/wp-content/uploads/2010/06/P.Persichetti-LItalia-e-le-incarcerazioni-facili-siamo-da-Guinness.pdf">P.Persichetti &#8211; L&#8217;Italia e le incarcerazioni facili, siamo da Guinness</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.nonsolocarcere.it/wp-content/uploads/2010/06/Ristretti-Orizzonti-Piano-straordinario-per-ledilizia-penitenziaria.pdf">Ristretti Orizzonti &#8211; Piano straordinario per l&#8217;edilizia penitenziaria</a></p>
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		<title>NONSOLOCARCERE: il nostro foglio esce a Bologna in allegato al giornale di strada &#8220;Piazza Grande&#8221;</title>
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		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 05:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

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		<description><![CDATA[
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Nonsolocarcere
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.nonsolocarcere.it/wp-content/uploads/2010/06/Nonsolocarcere-immagine.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-233" title="Nonsolocarcere - immagine" src="http://www.nonsolocarcere.it/wp-content/uploads/2010/06/Nonsolocarcere-immagine-300x268.jpg" alt="Nonsolocarcere - immagine" width="300" height="268" /></a></h2>
<h3 style="text-align: center;">Scarica la versione pdf del giornale</h3>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><a href="http://www.nonsolocarcere.it/wp-content/uploads/2010/06/Nonsolocarcere-giornale.pdf"><em>Nonsolocarcere</em></a></strong></span></h2>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>SUL CONCETTO DI PENA</title>
		<link>http://www.nonsolocarcere.it/?p=215</link>
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		<pubDate>Wed, 12 May 2010 04:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esercizi di pensiero]]></category>

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		<description><![CDATA[In occasione del seminario del 6 maggio scorso a Bologna, La pena utile, l&#8217;attrice e regista teatrale Michelina Capato ha arricchito la mattinata con alcune letture sul concetto di pena, che di seguito pubblichiamo.
Cappella Farnese di Palazzo d&#8217;Accursio &#8211; Bologna, 6 maggio 2010
Dalla lettera a un detenuto del Magistrato Elvio Fassone *
Torino 18 Maggio 1989
Questa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In occasione del seminario del 6 maggio scorso a Bologna, <em>La pena utile</em>, l&#8217;attrice e regista teatrale Michelina Capato ha arricchito la mattinata con alcune letture sul concetto di pena, che di seguito pubblichiamo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nonsolocarcere.it/wp-content/uploads/2010/05/Bologna-060510.JPG"><img class="aligncenter size-medium wp-image-222" title="Bologna 060510" src="http://www.nonsolocarcere.it/wp-content/uploads/2010/05/Bologna-060510-300x225.jpg" alt="Bologna 060510" width="300" height="225" /></a><em>Cappella Farnese di Palazzo d&#8217;Accursio &#8211; Bologna, 6 maggio 2010</em></p>
<h3><span style="color: #ff0000;"><strong>Dalla lettera a un detenuto del Magistrato Elvio Fassone *</strong></span></h3>
<p style="text-align: justify;">Torino 18 Maggio 1989</p>
<p style="text-align: right;">Questa lettera è citata anche nel libro di Mario Gozzini “La giustizia in galera?”</p>
<p style="text-align: justify;">… Questo incrocio di tensioni contrapposte produce un conflitto che la legge è in grado di risolvere solo in minima parte, e che solo un surplus di moralità può comporre. <em>Il detenuto deve dedicarsi alla costruzione di una sua vita migliore, anche a rischio che il suo sforzo non sia riconosciuto. E la collettività deve accordare una chance al detenuto, anche a rischio che il detenuto ne abusi.</em></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;uno e l&#8217;altra, insomma, devono agire a rischio, a fondo perduto, mettendo in conto di non ottenere quello che cercano: e l&#8217;agire a rischio è l&#8217;esatto contrario dell&#8217;agire per calcolo, quello che ha ispirato ieri il delitto, oggi la volontà di retribuire con intenti punitivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Chi debba rischiare per primo è difficile dire, anche perché per ciascuno è più facile affermare che tocca all&#8217;altro. La collettività chiede al detenuto che sia lui a incominciare, a dimostrare il suo cambiamento, perché si sente in credito, perché il detenuto ha «mancato per primo» e sembra giusto che sia lui a mettere la prima pietra di un nuovo patto. Il detenuto, a sua volta, chiede alla società che sia lei a fidarsi, perché in nessun delitto la società può davvero chiamarsi fuori, e perché lui &#8211; detenuto &#8211; alla fin fine non può offrire altro che la sua parola e il suo impegno, e dunque bisogna che sia la comunità a rischiare e ad andare a «vedere».</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-215"></span>Se ci si ferma a questo gioco di specchi, si va allo stallo, come per il disarmo. Credo che dall&#8217;impasse si debba, e si possa, uscire solo capovolgendo l&#8217;ottica del calcolo, cioè innescando un processo di fiducia reciproca. Per far questo non bastano i gesti di fiducia occasionale e sporadica che già sono possibili, come un permesso accordato con qualche coraggio, o un rientro effettuato vincendo la tentazione di non rientrare. Questo è importante ma è poco.</p>
<p style="text-align: justify;">Per uscire dalla posizione di stallo bisogna offrire al detenuto delle occasioni vere e reali di dimostrare la serietà dei suoi propositi, e chiedere al detenuto di dimostrarla senza oscillazioni. Se con il delitto egli ha contratto un debito con i suoi simili &#8211; e io credo che questa immagine vada accertata, perché la comunità della quale si fa parte non è un&#8217;astrazione, ma una realtà di relazioni umane &#8211; questo debito va pagato: ma va pagato non con una sofferenza inerte e degradante, ma con uno sforzo positivo e costruttivo.<em> Non male per male, ma bene per male.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il debito, la mancanza verso i doveri di solidarietà, vanno risarciti non con il sacrificio della libertà, ma con un buon impiego di questa libertà, con una prestazione a favore della comunità ferita. I servizi di pubblica utilità sono, a mio giudizio, la pena di domani, la risposta di una collettività che non pratica né la vendetta, né l&#8217;abbandono. E, dall&#8217;altra parte, sono la risposta di un detenuto che offre non solo un proposito più o meno credibile, ma la disponibilità ad essere messo alla prova, la realtà di un impegno, di un lavoro, di una fatica…</p>
<p style="text-align: justify;">Spero che queste mie considerazioni la trovino, e vi trovino, d&#8217;accordo.<br />
E spero che lei abbia &#8211; e voi abbiate &#8211; la forza e la perseveranza di andare avanti nel vostro cammino, anche a fondo perduto, anche se i riconoscimenti all&#8217;inizio saranno modesti.<br />
E spero ancora che la comunità sappia cogliere il mutamento dei cuori, se mutamento c&#8217;è.</p>
<p style="text-align: justify;">Vivi auguri<br />
<span style="color: #000000;"><strong><em>Elvio Fassone</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">[* Elvio Fassone, nato a Torino nel 1938, ha svolto il compito di magistrato a Pinerolo e a Torino, dove ha rivestito l’incarico di consigliere della Corte d’Appello, e poi di presidente della Corte d’Assise. È stato membro del Consiglio superiore della magistratura negli anni 1990-1994. È stato eletto al Senato della Repubblica nel 1996 e nel 2001. Ivi ha fatto parte della Commissione Giustizia e, dal 2001 al 2006, è stato vice-presidente della Giunta per le immunità parlamentari. È autore di circa 90 pubblicazioni in materia processual-penale e penitenziaria, edite da Il Mulino, CEDAM, Giuffrè ed altre editrici. Ha collaborato e collabora con le principali riviste specializzate del settore]</p>
<h3><span style="color: #ff0000;">Tucidide, <em>La guerra del Peloponneso</em></span></h3>
<p style="text-align: justify;">Qui il nostro governo favorisce i molti invece dei pochi: e per questo viene chiamato democrazia.</p>
<p style="text-align: justify;">Qui ad Atene noi facciamo così.</p>
<p style="text-align: justify;">Le leggi qui assicurano una giustizia eguale per tutti nelle loro dispute private, ma noi non ignoriamo mai i meriti dell’eccellenza.<br />
Quando un cittadino si distingue, allora esso sarà, a preferenza di altri, chiamato a servire lo Stato, ma non come un atto di privilegio, come una ricompensa al merito, e la povertà non costituisce un impedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Qui ad Atene noi facciamo così.</p>
<p style="text-align: justify;">La libertà di cui godiamo si estende anche alla vita quotidiana; noi non siamo sospettosi l’uno dell’altro e non infastidiamo mai il nostro prossimo se al nostro prossimo piace vivere a modo suo.<br />
Noi siamo liberi, liberi di vivere proprio come ci piace e tuttavia siamo sempre pronti a fronteggiare qualsiasi pericolo.<br />
Un cittadino ateniese non trascura i pubblici affari quando attende alle proprie faccende private, ma soprattutto non si occupa dei pubblici affari per risolvere le sue questioni private.</p>
<p style="text-align: justify;">Qui ad Atene noi facciamo così.</p>
<p style="text-align: justify;">Ci è stato insegnato di rispettare i magistrati, e ci è stato insegnato anche di rispettare le leggi e di non dimenticare mai che dobbiamo proteggere coloro che ricevono offesa.<br />
E ci è stato anche insegnato di rispettare quelle leggi non scritte che risiedono nell’universale sentimento di ciò che è giusto e di ciò che è buon senso.</p>
<p style="text-align: justify;">Qui ad Atene noi facciamo così.</p>
<p style="text-align: justify;">Un uomo che non si interessa allo Stato noi non lo consideriamo innocuo, ma inutile; e benché in pochi siano in grado di dare vita ad una politica, beh tutti qui ad Atene siamo in grado di giudicarla.<br />
Noi non consideriamo la discussione come un ostacolo sulla via della democrazia.<br />
Noi crediamo che la felicità sia il frutto della libertà, ma la libertà sia solo il frutto del valore.</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma, io proclamo che Atene è la scuola dell’Ellade e che ogni ateniese cresce sviluppando in sé una felice versatilità, la fiducia in se stesso, la prontezza a fronteggiare qualsiasi situazione ed è per questo che la nostra città è aperta al mondo e noi non cacciamo mai uno straniero.</p>
<p style="text-align: justify;">Qui ad Atene noi facciamo così.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Pericle, </strong>461 a.c., <em>Discorso agli Ateniesi</em><br />
Tucidide, “La guerra del Peloponneso”</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><em>Per Alessandro Margara</em></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><em><a href="http://www.nonsolocarcere.it/wp-content/uploads/2010/05/Alessandro-Margara.JPG"><img class="aligncenter size-medium wp-image-220" title="Alessandro Margara" src="http://www.nonsolocarcere.it/wp-content/uploads/2010/05/Alessandro-Margara-300x225.jpg" alt="Alessandro Margara" width="300" height="225" /></a><span style="color: #000000;">Alessandro Margara intervistato da Elena Paralisiti &#8211; Bologna, 6 maggio 2010</span></em></span></p>
<h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">I GIUSTI </span></strong></h3>
<p style="text-align: center;">Un uomo che coltiva il suo giardino, come voleva Voltaire.<br />
Chi è contento che sulla terra esista la musica.<br />
Chi scopre con piacere una etimologia.<br />
Due impiegati che in un caffè del Sud giocano in silenzio agli scacchi.<br />
Il ceramista che intuisce un colore e una forma.<br />
Il tipografo che compone bene questa pagina che forse non gli piace.<br />
Una donna e un uomo che leggono le terzine finali di un certo canto.<br />
Chi accarezza un animale addormentato.<br />
Chi giustifica o vuole giustificare un male che gli hanno fatto.<br />
Chi è contento che sulla terra ci sia Stevenson.<br />
Chi preferisce che abbiano ragione gli altri.<br />
Tali persone, che si ignorano, stanno salvando il mondo.<br />
<span style="color: #000000;"><em><strong>Jorge Luis Borges</strong></em></span></p>
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		<title>LA PENA UTILE: SEMINARIO IL 6 MAGGIO A BOLOGNA</title>
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		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 05:06:15 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Diario di Progetto]]></category>

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		<description><![CDATA[Giovedì 6 maggio 2010, nella Cappella Farnese di Palazzo d&#8217;Accursio a Bologna (Piazza Maggiore, 6), si terrà un seminario dal titolo La pena utile. Strumenti ed esperienze in Europa, in Italia, in Regione.
I lavori inizieranno alle ore 9.30 e si concluderanno alle 13.
Guarda il programma dell&#8217;evento
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Giovedì 6 maggio 2010, </strong></span>nella Cappella Farnese di Palazzo d&#8217;Accursio a Bologna (Piazza Maggiore, 6), si terrà un seminario dal titolo<span style="color: #ff0000;"><strong> <em>La pena utile. Strumenti ed esperienze in Europa, in Italia, in Regione</em>.</strong></span></h3>
<h3 style="text-align: justify;">I lavori inizieranno alle ore 9.30 e si concluderanno alle 13.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://www.nonsolocarcere.it/wp-content/uploads/2010/04/La-pena-utile-seminario.pdf"><a href="http://www.nonsolocarcere.it/wp-content/uploads/2010/04/La-pena-utile-seminario1.pdf">Guarda il programma dell&#8217;evento</a></a></strong></span></h3>
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		<title>SE DICO PENA, TU DICI&#8230;</title>
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		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 16:59:46 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[PAROLE, PENSIERI, EMOZIONI, DOMANDE, RIFLESSIONI&#8230; a partire dalla parola &#8220;PENA&#8221;.
Chiunque tu sia e qualunque sia il motivo per cui sei arrivato su questo blog, questo spazio è per te&#8230;
E&#8217; un invito a pensare e a comunicare.
Lascia il tuo commento&#8230;
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<h3 style="text-align: justify;">Chiunque tu sia e qualunque sia il motivo per cui sei arrivato su questo blog, questo spazio è per te&#8230;</h3>
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